VOLUNTARY DISCLOSURE: LE CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

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Ha assunto contorni ben definiti la proroga per l’adesione alla procedura di voluntary disclosure: si potrà presentare istanza di adesione fino al prossimo 30 novembre e tutti (anche chi ha presentato l’istanza entro il 30.09) potranno integrare l’istanza e presentare la relazione accompagnatoria fino al 30.12.

Riprendiamo in mano le pratiche dei contribuenti ritardatari e preoccupiamo in primo luogo di verificare che non sussistano cause ostative.
In via generale, non è possibile fruire dei benefici della voluntary dislcosure laddove il richiedente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali riferiti a violazioni che insistono sull’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Nello specifico, le cause ostative che inibiscono l’accesso alla voluntary disclosure fanno riferimento:

• alla formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche;
• all’invio di inviti, richieste e questionari di cui all’articolo 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e all’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973;
• alla pendenza di procedimenti penali relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Non rientrano tra le cause ostative la richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 32, comma 1 numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la comunicazione derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

La presenza di cause ostative è stata affrontata dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 10/E/2015.

Sul delicato aspetto, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’operatività delle cause di inammissibilità è stata improntata allaformale conoscenza delle stesse da parte di colui che desidera attivare la procedura, momento che coincide con la relazione di notificazione di un atto ovvero in una modalità di conoscenza formale equivalente.

A parere dell’Amministrazione Finanziaria, l’effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall’avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

Ad esempio, se si è ricevuta una richiesta per il periodo d’imposta 2011, potranno essere oggetto di regolarizzazione i periodi d’imposta 2009, 2010, 2012 e 2013. Sarà possibile accedere alla procedura anche per il 2011, nel caso in cui le attività di accertamento per tale periodo d’imposta si siano concluse con un atto impositivo che sia stato definito o con uno di archiviazione dell’istruttoria, precedente alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura.

Altra considerazione di particolare rilevanza è che l’effetto preclusivo non si realizzi se l’attività istruttoria è relativa a un tributo diverso da quello oggetto della procedura. Dunque, se con la collaborazione volontaria vogliamo regolarizzare il mancato pagamento di imposte sostitutive sui redditi, la richiesta avente per oggetto l’IVA non ci precluderà l’accesso pieno alla procedura.

Allo stesso modo la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata. In particolare, nel caso il contribuente abbia intenzione di attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale, ma sia stato interessato dall’avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili non connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito derivato nazionale della stessa, ferma restando la possibilità di accedere con riguardo all’ambito oggettivo “proprio” (gli investimenti e dalle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero e i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti ed attività).

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CATEGORIE: IRPEF > REDDITI ESTERI

IL SETTORE AGRICOLO ALLA CONQUISTA DELL’E-COMMERCE

Previste agevolazioni collegate agli investimenti nell’ambito del commercio elettronico

e-commerce
La circolare attuativa del Ministero delle Politiche agricole ai fini della praticabilità di quanto previsto dall’art 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 gennaio 2015 n° 273 (nell’ambito di quanto stabilito dal decreto ‘Campolibero’), definisce le modalità di presentazione delle domande ai fini dell’accesso alle agevolazioni connesse alle spese sostenute per l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.

Soggetti interessati – Sono ammissibili all’agevolazione i seguenti soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:

• imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
• piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Spese agevolabili – Rientrano tra le spese per le quali è prevista l’agevolazione, quelle collegate a:
• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Le spese sostenute, a partire dal 14 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2015, devono essere regolarmente fatturate e quietanzate non oltre il loro massimo valore di mercato. Il contributo opera sotto forma di credito d’imposta, fino al 40% dei costi sostenuti, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell’impresa. L’importo del credito d’imposta riconosciuto dopo il controllo di ammissibilità,utilizzabile solo in compensazione, viene indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi; il modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Modalità di presentazione della domanda – L’istanza per la concessione delle agevolazioni è presentabile dal 20 febbraio fino al 28 dello stesso mese dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute; la domanda va sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa, e inviata tramite all’indirizzo pec saq3ec.politicheagricole.gov.it.
Divieto di cumulo – Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti né con altre misure previste dall’Unione europea, nel caso in cui l’aiuto totale configurerebbe un’intensità di aiuto superiore al livello consentito (considerando attività prevalente svolta dichiarata ai fini Iva e le dimensioni dell’impresa); se si configura un aiuto illegittimo, l’impresa sarà obbligata alla restituzione di quanto ingiustamente avuto, nonché al pagamento di interessi e sanzioni.

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CATEGORIE: AGEVOLAZIONI > IMPRESE

LEGGE DI STABILITÀ 2016: TUTTE LE NOVITÀ FISCALI!

Per approfondire consulta la Fiscal Approfondimento n. 38 del 20.10.2015

legge di stabilità
È stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15.10.2015 il disegno di Legge di Stabilità 2016. L’annuncio è arrivato con 25 tweet da parte del Premier Matteo Renzi, che riassumono i principali interventi contenuti nella Legge di Stabilità. Analizziamo quali sono i principali interventi contenuti nella Legge di Stabilità, evidenziando sin da ora che si tratta solo di un disegno di legge che viene trasmesso alle Camere per proseguire il normale iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva. In questo iter, il disegno di legge potrà subire modifiche, delle quali vi daremo conto in modo tempestivo.

IMU – Abolizione dell’imposta sull’abitazione principale, anche sulle case di lusso adibite ad abitazione principale, nonché sui terreni agricoli (in questo caso vi sono delle modifiche importanti sulle norme già a suo tempo introdotte) e abolizione dell’imposta sui c.d. macchinari imbullonati tramite una procedura particolare che li esclude dal novero della rendita catastale.

TASI – Scompare la TASI nelle seguente situazioni:
• in caso di immobile destinato dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia;
• in caso di immobile affittato dal proprietario, ma destinato dall’inquilino (possessore) ad abitazione principale per sé e per i propria famiglia.

Taglio aliquota IRES – Previsto dal 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell’IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione europea.

Super ammortamenti per i beni acquistati dal 15 ottobre – Altra misura favorevole alle imprese è quella che mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene. Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti nell’ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 ottobre.
Aumento del limite dei ricavi per i forfettari – Nella bozza della Legge di Stabilità 2016 vengono introdotti dei nuovi limiti di ricavi per il regime forfettario aumentando le attuali soglie (diversificati sulla base dell’attività svolta) con un incremento di 10.000 euro per tutti che diventa di 15.000 euro per i professionisti aumentando così il limite per quest’ultimi a 30.000 euro.

Bonus edilizi prorogati per il 2016 – Il disegno di Legge di Stabilità 2016 varato dal governo nella giornata di giovedì 15 ottobre proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Sale il limite del contante – Tra le novità dell’ultima ora contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 spicca l’aumento del limite del contante dai 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.

Assegnazione beni ai soci: nuova opportunità – Il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli immobili pagando una imposta sostitutiva:
• delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
• che diventa dal 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Nelle precedenti versione della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.

Per quanto riguarda il socio, si prevede che l’eventuale distribuzione di utili in natura sia esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 47 del Tuir.
Rivalutazione dei beni aziendali e rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche – Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell’art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa il d.d.l. di stabilità 2016 prevede:

• l’adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo;
• il versamento di un’imposta sostitutiva:
– del 16% per i beni ammortizzabili;
– del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
• la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

Iva ridotta anche per i quotidiano on line – Una delle novità introdotte dalla Legge dì Stabilità 2016 riguarda l’applicazione dell’aliquota ridotta IVA anche per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici diffusi on line. È quanto previsto dall’attuale art. 44 del disegno di Legge di Stabilità 2016 approvato nel Consiglio dei Ministri dello corso 15.10.2015.
Canone RAI in bolletta – Si prevede una riduzione progressiva della tassa, nel senso che per il primo anno (2016) l’ammontare del canone sarà di 100 euro, contro gli attuali 113,50, e (se la misura si rileverà efficace) l’importo scenderà a 95 euro nel 2017. Spetterà a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio del 2016), individuare i criteri per l’attuazione della misura, oltreché stabilire le modalità per riversamento all’Erario delle somme incassate dai vari operatori del settore dell’energia.

Riforma sanzioni amministrative – Anticipo di un anno dell’entrata in vigore delle nuove e più favorevoli misure in tema di sanzioni amministrative tributarie. Se l’intervento verrà confermato, già dal 1° gennaio prossimo troveranno applicazione per molte violazioni la riduzione delle sanzioni tracciata nel segno della proporzionalità dal decreto legislativo 158/2015 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» appena 10 giorni fa.

IRAP in agricoltura e pesca – Abrogazione IRAP per attività agricole e di pesca.

Iva e procedure concorsuali – Si da la possibilità di rettificare l’imposta sul valore aggiunto al momento dell’apertura del fallimento del soggetto debitore e non sarà più necessario attendere la ripartizione dell’attivo fallimentare. Un’accelerazione che di fatto si traduce in una maggiore chance di liquidità per i creditori in quanto possono detrarre l’Iva dall’importo dovuto (e quindi versare di meno) o chiederla a rimborso. In questo modo, tra l’altro, si realizzerebbe un intervento in continuità con quanto già avvenuto per le imposte dirette, per le quali la deduzione delle perdite su crediti non riscossi può avvenire all’apertura del fallimento.

Art-bonus – Viene reso permanente e fissato al 65% lo sconto fiscale introdotto dall’art bonus, il credito d’imposta a favore di chi aiuta la cultura.

Tax credit per il cinema e l’audiovisivo – Rifinanziato il fondo per il tax credit per il cinema e l’audiovisivo.

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CATEGORIE: FINANZIARIA > 2015

FORFETTARI: AUMENTO DEL LIMITE DEI RICAVI

Nella bozza della Legge di Stabilità incremento di 10.000 €

grafico crescita
Premessa – Nella bozza della Legge di Stabilità 2016 vengono introdotti dei nuovi limiti di ricavi per il regime forfettario aumentando le attuali soglie (diversificati sulla base dell’attività svolta) con un incremento di 10.000 euro per tutti che diventa di 15.000 euro per i professionisti aumentando così il limite per questi ultimi a 30.000 euro.

Regime forfettario – Il regime forfetario è stato istituito dall’articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015. Ai sensi del comma 54, possono accedere al regime i soggetti che nell’anno precedente abbiano rispettato quattro condizioni corrispondenti a: ricavi e compensi; spese per l’impiego di lavoratori; costo complessivo dei beni strumentali; prevalenza dell’attività autonoma su quella di lavoro dipendente (in alcune ipotesi tale condizione non va verificata).

Limite dei ricavi – In particolare la possibilità di accedere al regime forfetario è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all’attività d’impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici, e variano limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000. I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite per gli imprenditori individuali sono quelli individuati negli articoli 57 e 85, TUIR mentre per gli esercenti arti e professioni sono quelli individuati nell’articolo 54, TUIR.

Legge di stabilità 2015 – Nella bozza della Legge di Stabilità 2015 viene previsto che gli attuali “livelli” di ricavi saranno aumentati di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l’aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro.

Reddito da lavoro dipendente – Inoltre secondo la lettera d) del comma 54, introdotta nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2015, possono accedere al nuovo regime i contribuenti che nell’anno precedente abbiano conseguito redditi d’impresa, di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale verifica non va effettuata nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato oppure che la somma dei redditi d’impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l’importo di € 20.000. In questi due casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza. Ebbene con la legge di stabilità 2016 viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro.
Regime dei minimi – Per quanto riguarda infine il regime dei minimi (prorogato dal D.L. n. 192/2014, – Decreto “Milleproroghe” – fino a fine 2015), secondo quanto previsto dalla bozza della legge di stabilità 2016 questo confluisce nel regime forfettario diventando il regime delle start up che potrà essere conservato per i primi cinque anni di attività sempre con aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5%.

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