IL SETTORE AGRICOLO ALLA CONQUISTA DELL’E-COMMERCE
Previste agevolazioni collegate agli investimenti nell’ambito del commercio elettronico
Soggetti interessati – Sono ammissibili all’agevolazione i seguenti soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:
• imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
• piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Spese agevolabili – Rientrano tra le spese per le quali è prevista l’agevolazione, quelle collegate a:
• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Le spese sostenute, a partire dal 14 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2015, devono essere regolarmente fatturate e quietanzate non oltre il loro massimo valore di mercato. Il contributo opera sotto forma di credito d’imposta, fino al 40% dei costi sostenuti, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell’impresa. L’importo del credito d’imposta riconosciuto dopo il controllo di ammissibilità,utilizzabile solo in compensazione, viene indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi; il modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Modalità di presentazione della domanda – L’istanza per la concessione delle agevolazioni è presentabile dal 20 febbraio fino al 28 dello stesso mese dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute; la domanda va sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa, e inviata tramite all’indirizzo pec saq3ec.politicheagricole.gov.it.
Divieto di cumulo – Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti né con altre misure previste dall’Unione europea, nel caso in cui l’aiuto totale configurerebbe un’intensità di aiuto superiore al livello consentito (considerando attività prevalente svolta dichiarata ai fini Iva e le dimensioni dell’impresa); se si configura un aiuto illegittimo, l’impresa sarà obbligata alla restituzione di quanto ingiustamente avuto, nonché al pagamento di interessi e sanzioni.