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VOLUNTARY DISCLOSURE: LE CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Voluntary-Disclosure-(2)

Ha assunto contorni ben definiti la proroga per l’adesione alla procedura di voluntary disclosure: si potrà presentare istanza di adesione fino al prossimo 30 novembre e tutti (anche chi ha presentato l’istanza entro il 30.09) potranno integrare l’istanza e presentare la relazione accompagnatoria fino al 30.12.

Riprendiamo in mano le pratiche dei contribuenti ritardatari e preoccupiamo in primo luogo di verificare che non sussistano cause ostative.
In via generale, non è possibile fruire dei benefici della voluntary dislcosure laddove il richiedente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali riferiti a violazioni che insistono sull’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Nello specifico, le cause ostative che inibiscono l’accesso alla voluntary disclosure fanno riferimento:

• alla formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche;
• all’invio di inviti, richieste e questionari di cui all’articolo 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e all’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973;
• alla pendenza di procedimenti penali relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Non rientrano tra le cause ostative la richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 32, comma 1 numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la comunicazione derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

La presenza di cause ostative è stata affrontata dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 10/E/2015.

Sul delicato aspetto, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’operatività delle cause di inammissibilità è stata improntata allaformale conoscenza delle stesse da parte di colui che desidera attivare la procedura, momento che coincide con la relazione di notificazione di un atto ovvero in una modalità di conoscenza formale equivalente.

A parere dell’Amministrazione Finanziaria, l’effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall’avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

Ad esempio, se si è ricevuta una richiesta per il periodo d’imposta 2011, potranno essere oggetto di regolarizzazione i periodi d’imposta 2009, 2010, 2012 e 2013. Sarà possibile accedere alla procedura anche per il 2011, nel caso in cui le attività di accertamento per tale periodo d’imposta si siano concluse con un atto impositivo che sia stato definito o con uno di archiviazione dell’istruttoria, precedente alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura.

Altra considerazione di particolare rilevanza è che l’effetto preclusivo non si realizzi se l’attività istruttoria è relativa a un tributo diverso da quello oggetto della procedura. Dunque, se con la collaborazione volontaria vogliamo regolarizzare il mancato pagamento di imposte sostitutive sui redditi, la richiesta avente per oggetto l’IVA non ci precluderà l’accesso pieno alla procedura.

Allo stesso modo la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata. In particolare, nel caso il contribuente abbia intenzione di attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale, ma sia stato interessato dall’avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili non connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito derivato nazionale della stessa, ferma restando la possibilità di accedere con riguardo all’ambito oggettivo “proprio” (gli investimenti e dalle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero e i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti ed attività).

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS – clicca qui per leggere l’articolo originale
CATEGORIE: IRPEF > REDDITI ESTERI
01/10/2015
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